Art. 15
Vigilanza, controlli ed ispezioni
In vigore dal 21 nov 2007
1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi di abilità.
2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-15