Art. 13
Autorizzazione del gioco di abilità
In vigore dal 21 nov 2007
1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di abilità, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilità.
2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilità le dichiarazioni di:
a) conformità dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;
b) conformità del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.
3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneità del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilità, che recepisce il progetto stesso.
4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.
Storico versioni
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