Art. 9
Obblighi di informazione
In vigore dal 21 nov 2007
1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:
a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;
b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
c) gli orari di apertura del gioco;
d) le modalità di pagamento delle vincite;
e) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;
f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilità;
g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;
h) la convenzione di concessione;
i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale;
l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito Internet di AAMS;
m) il servizio di assistenza al giocatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-9