Art. 9

Obblighi di informazione

In vigore dal 21 nov 2007
1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito: a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite; b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione; c) gli orari di apertura del gioco; d) le modalità di pagamento delle vincite; e) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco; f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilità; g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS; h) la convenzione di concessione; i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale; l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito Internet di AAMS; m) il servizio di assistenza al giocatore.
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