Art. 5
Prezzi del diritto di partecipazione e vincite
In vigore dal 21 nov 2007
1. Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all'importo massimo di Euro 100,00.
2. L'importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di più vincite, almeno l'importo della vincita più alta, è superiore al prezzo del diritto di partecipazione.
3. AAMS può definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-5