Art. 3

Piattaforma di gioco

In vigore dal 21 nov 2007
1. La piattaforma di gioco assicura: a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore; b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco; c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l'assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti; d) l'assistenza e l'informazione al giocatore, nonché l'offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento. 2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrità, l'affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite. 3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS. 4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore. 5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. 6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso. 7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.
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