Art. 2

Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità

In vigore dal 21 nov 2007
1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 3. AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilità i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità: a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto; b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti. 4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo