Art. 4

Ripartizione della raccolta

In vigore dal 21 nov 2007
1. L'imposta unica è stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta. 2. La quota della raccolta destinata al montepremi è almeno pari all'ottanta per cento ed è definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all'. 3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l'esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.
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