Capo I
Art. 15
Domanda di ammissione alle agevolazioni
In vigore dal 21 ott 2004
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli , è presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall' del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove è ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale può esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-15