Capo I
Art. 18
Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni
In vigore dal 21 ott 2004
Attuazione della deliberazione di ammissione
alle agevolazioni
1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-18