Capo I
Art. 13
Divieto di cessione dei contributi
In vigore dal 21 ott 2004
1. I contributi di cui all', lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-13