Capo I
Art. 17
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda
In vigore dal 21 ott 2004
1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all' del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
3. In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-17