Capo I
Art. 19
Vincoli sugli investimenti e sull'attività
In vigore dal 21 ott 2004
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.
2. L'attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa.
4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa purchè sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-19