Capo II

Art. 23

Spese di gestione ammissibili

In vigore dal 21 ott 2004
1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci: a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) prestazioni di servizi; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'. 2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
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Spese di gestione ammissibili (Art. 23 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.) — Testo vigente | Portale Normativo