Capo III
Art. 27
Spese di investimento ammissibili
In vigore dal 21 ott 2004
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da eseguire;
c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
d) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all' del decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-27