Art. 23 · Spese di gestione ammissibili
Capo II

Art. 23

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Spese di gestione ammissibili

In vigore dal 21 ott 2004
1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci: a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) prestazioni di servizi; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'. 2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-23