Capo I
Art. 20
Controlli e revoca delle agevolazioni
In vigore dal 21 ott 2004
1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla società, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-20