Capo I
Art. 12
Garanzie
In vigore dal 21 ott 2004
1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all' del decreto legislativo.
2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-12