Capo I

Art. 12

Garanzie

In vigore dal 21 ott 2004
1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all' del decreto legislativo. 2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese. 3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto.
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Garanzie (Art. 12 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.) — Testo vigente | Portale Normativo