Capo I

Art. 10

Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo

In vigore dal 21 ott 2004
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi: a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; d) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. 2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri. 3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo (Art. 10 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.) — Testo vigente | Portale Normativo