Capo I
Art. 9
Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo
In vigore dal 21 ott 2004
Benefici per la formazione nei settori diversi
dal settore agricolo
1. I benefici di cui all' comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attività di formazione specifica e generale, così come definite dall' del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attività.
2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.
3. Per le attività di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non può superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall', lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all' del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all', comma 2.
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