Capo I
Art. 6
Benefici finanziari per la gestione
In vigore dal 21 ott 2004
1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all', lettera b), del decreto legislativo è concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
2. Il contributo alle spese di funzionamento è concesso secondo la regola del de minimis, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-6