Capo I

Art. 6

Benefici finanziari per la gestione

In vigore dal 21 ott 2004
1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all', lettera b), del decreto legislativo è concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata. 2. Il contributo alle spese di funzionamento è concesso secondo la regola del de minimis, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all', comma 2.
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Benefici finanziari per la gestione (Art. 6 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.) — Testo vigente | Portale Normativo