Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l', il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di società, cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004);
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
b) «Sviluppo Italia» indica la società Sviluppo Italia S.p.A. di cui all' del decreto legislativo;
c) «beneficiari» indica le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
d) «territori agevolati» indica i territori di cui all' del decreto legislativo;
e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novità;
f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attività già esistenti;
g) «progetto» indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività;
h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea;
j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civiltà, che possano essere oggetto dell'attività di fruizione;
k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;
l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunità europea per misurare l'effettiva intensità dell'aiuto;
m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;
n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma;
o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-1