Capo I
Art. 3
Benefici finanziari per gli investimenti
In vigore dal 21 ott 2004
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti.
2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, può essere concesso un contributo nei limiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis.
3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti.
5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.
Storico versioni
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