Capo I

Art. 5

Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti

In vigore dal 21 ott 2004
1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all', l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa. 2. La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. 3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell' del decreto legislativo. 4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale. 5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta fornitrice. 6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attività del nuovo progetto.
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Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti (Art. 5 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.) — Testo vigente | Portale Normativo