Capitolo II Tariffa penale
Art. 1
Criteri generali
In vigore dal 2 giu 2004
CAPITOLO II
TARIFFA PENALE
(Criteri generali)
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
5. Gli Onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall' del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-1-2