Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 14
Rimborso spese generali
In vigore dal 2 giu 2004
All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.
Parte di provvedimento in formato grafico
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