Capitolo II Tariffa penale
Art. 5
Parte civile
In vigore dal 2 giu 2004
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-5-2