Capitolo II Tariffa penale

Art. 6

Rimborsi

In vigore dal 27 set 2004
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli , spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-6-2

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Rimborsi (Art. 6 Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali) — Testo vigente | Portale Normativo