Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale
Art. 3
Pluralità di difensori e società professionali
In vigore dal 2 giu 2004
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-3-3