Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale
Art. 7
Prestazioni con compenso a percentuale
In vigore dal 2 giu 2004
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-7-3