Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale
Art. 8
Indennità di trasferta
In vigore dal 2 giu 2004
1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno -pernottamento in albergo 4 stelle e vitto -rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.
Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di Euro 10 a un massimo di Euro 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di Otto ore giornaliere.
Storico versioni
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