Capitolo II Tariffa penale
Art. 3
Pluralità di difensori e parti. Società professionali
In vigore dal 2 giu 2004
1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti, La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-3-2