Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali

Art. 4

Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti

In vigore dal 2 giu 2004
1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo , ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-4

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Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti (Art. 4 Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali) — Testo vigente | Portale Normativo