Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 1
Diritto dell'avvocato
In vigore dal 2 giu 2004
CAPITOLO I
TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
(Diritto dell'avvocato)
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-1