Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali

Art. 1

Diritto dell'avvocato

In vigore dal 2 giu 2004
CAPITOLO I TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA (Diritto dell'avvocato) 1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.
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Diritto dell'avvocato (Art. 1 Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali) — Testo vigente | Portale Normativo