Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 8
Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
In vigore dal 2 giu 2004
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.
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