Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 7
Pluralità di difensori e società professionali
In vigore dal 2 giu 2004
1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
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