Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali

Art. 12

Cause in materia di rapporti di lavoro

In vigore dal 2 giu 2004
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera Euro 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.
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Cause in materia di rapporti di lavoro (Art. 12 Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.) — Testo vigente | Portale Normativo