Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 11
Procedimenti speciali
In vigore dal 2 giu 2004
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669 quaterdecies c.p.c.
e per quelli di cui all'art. 2409 cc., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-11