Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali

Art. 11

Procedimenti speciali

In vigore dal 2 giu 2004
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. 2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A. 3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 cc., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.
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