Capitolo II Tariffa penale
Art. 2
Giudizi non compiuti
In vigore dal 2 giu 2004
1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto ai rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-04-08;127#art-cit-2-2