Capo III
Art. 16
Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
In vigore dal 26 mag 2016
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l', comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
b) l', comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;
c) l', comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";
d) l', comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-16