Capo III

Art. 14

Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

In vigore dal 26 mag 2016
Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".

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Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Art. 14 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo