Capo III
Art. 17
Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
In vigore dal 26 mag 2016
1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R., per ferrovia "R.I.D., per via aerea "I.C.A.O., per mare "I.M.O e nelle acque interne "ADNR.".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-17