Capo III

Art. 12

Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

In vigore dal 26 mag 2016
Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma: "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: 1) bossoli innescati per artiglieria; 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra; Gruppo B: 1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 3) accenditori elettrici; 4) accenditori di sicurezza; Gruppo C: 1) giocattoli pirici; Gruppo D: 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso; Gruppo E: 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".

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Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Art. 12 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo