Capo III
Art. 13
Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
In vigore dal 26 mag 2016
Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-13