Capo III
Art. 11
Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
In vigore dal 26 mag 2016
Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-11