Capo III

Art. 11

Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

In vigore dal 26 mag 2016
Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma: "Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".

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Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Art. 11 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo