Capo II
Art. 9
Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati
In vigore dal 27 dic 2002
Comitato tecnico di vigilanza
sull'attività degli Organismi notificati
1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui all' del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:
a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;
b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;
e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarità delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;
g) ai fini dell'applicazione dell', comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.
2. Il Comitato è convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facoltà di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneità dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente può disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all', comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine può effettuare, conformemente alle modalità operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell' del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attività professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.
Storico versioni
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