Capo II
Art. 4
Presentazione delle istanze
In vigore dal 27 dic 2002
1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza è presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall' del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della società ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;
b) le generalità complete del direttore del centro e dei laboratori, nonché quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonché delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneità del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneità deve essere certificata da apposito ente a ciò abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovrà formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestività, alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformità.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-4