Capo II

Art. 5

Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 27 dic 2002
1. L'autorizzazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli Organismi che: a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari; b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari; c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari; d) affidano la direzione delle unità organizzative preposte alla verifica ed alla conformità dei sistemi di qualità a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualità (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualità (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate; e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturità tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari; f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attività connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unità deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea. 2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati di cui all' del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalità acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi. 3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilità, presso strutture che svolgono attività di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attività di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attività nel settore del controllo della qualità degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalità acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari. 4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico può fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000. 5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attività presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione (Art. 5 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo