Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 27 dic 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze, della difesa
e delle attività produttive
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile";
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli della stessa legge;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Ritenuto che occorre dare attuazione all', comma 3, ed all', commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30, del 10 settembre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli seguenti e provvede:
a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all' del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;
b) a disciplinare, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;
c) ad individuare le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all' del decreto legislativo n. 7;
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attività di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformità a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-1