Capo II
Art. 6
Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale
In vigore dal 27 dic 2002
Istruttoria delle istanze di autorizzazione
ed adozione del provvedimento finale
1. L'Ufficio per gli affari della polizia aministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. È comunque in facoltà del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonché di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo è autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7, lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalità previste dal secondo comma dell' del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.
Storico versioni
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