Capo I

Art. 3

Organismi notificati aventi sede in altro Paese

In vigore dal 27 dic 2002
1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza. 2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.
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